Articolo aggiuntivo n. 4.0.7 al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/09/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Esenzione canoni passi carrai)

1. Nei comuni montani, Anas Spa, i concessionari di ferrovie, le regioni e le province non riscuotono i canoni riguardanti i passi carrai relativamente a strade statali, regionali e provinciali e per gli attraversamenti di ferrovie.

2. Alle minori entrate di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 500.000 euro per l'anno 2012.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 2, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità,  gli ulteriori  interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».