Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/09/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"4-bis.

(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione)

Al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 i sovracanoni idroelettrici, di cui all'art. 1 della medesima legge, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato".