Articolo aggiuntivo n. 4.0.2 al ddl S.2566 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/09/12

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: "

Art. 4-bis

(Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97)

1.1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di sistemazione idraulica" sono aggiunte le seguenti: " , di ripristino e manutenzione dei muri di sostegno dei terrazzamenti e le parole: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro";

b) al comma 2, le parole: "lire 300.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al comma 2, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità,  gli ulteriori  interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dai commi 3 e 4, la copertura dei nuovi o maggiori oneri.».