presentato il 25/09/2012 in V Bilancio del Senato da Giacomo SANTINI (PdL)
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testo emendamento del 25/09/12
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art.4-bis
(Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati)
Dopo l'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Ricognizione delle terre abbandonate). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni montani.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i comuni montani interessati provvedono alla individuazione delle terre che, in base ad oggettivi ed univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto, da almeno venti anni. Costituiscono elementi idonei all'individuazione delle terre la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, nonché le informazioni concordi raccolte in loco. Il comune che, allo scopo, intenda accedere alle informazioni dei registri immobiliari è esente da oneri e spese.
Art. 9-ter. (Richiesta di utilizzo delle terre dichiarate abbandonate). - 1. Chi intenda promuovere una attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto ed a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.
2. Il comune, espletate le formalità di cui agli articoli 9-quater e 9-quinquies, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o sviluppo di attività già esercitate al momento della richiesta. Possono essere considerate tali altresì attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace servizio.
Art. 9-quater. - (Ricerca ed interpello dei proprietari). - 1. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultino essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui all'articolo 9-ter, nonché sui loro eredi se gli stessi risultino deceduti. Il comune provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste verranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari.
2. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346.
Art. 9-quinquies. - (Valutazione del progetto). - 1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta di cui all'articolo 9-ter, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Ove il progetto sia approvato, esso viene inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Detto parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione dalla concessione di eventuali benefici a suo carico in favore della realizzazione del progetto.
Art. 9-sexies. - (Immissione nel possesso). - 1. Il presentatore della richiesta di cui all'articolo 9-ter è immesso nel possesso dell'immobile, mediante verbale nel quale sono specificati il canone d'affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.
2. Il canone d'affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche. I canoni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.
3. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.
Art. 9-septies. - (Successivo intervento degli aventi diritto). - 1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene, o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto, subentra successivamente nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui ad esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta ad esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale».