Proposta di modifica n. 6.3 al ddl C.5291 in riferimento all'articolo 6.
argomenti:  

testo emendamento del 27/09/12

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 1 il Governo può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni. A tale fine si affida la supervisione del sistema aziendale di gestione e di controllo del rischio fiscale ai revisori contabili ovvero al collegio sindacale, in ogni caso senza ulteriori oneri per le imprese. Per i soggetti che introducono i predetti sistemi aziendali l'accertamento di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 diviene esecutivo solo a seguito di un sentenza sfavorevole nel primo grado di giudizio.