Articolo aggiuntivo n. 24-BIS.0.2 al ddl S.3426 in riferimento all'articolo 24-BIS.
  • status: Precluso

testo emendamento del 03/08/12

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

            b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

            c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

            d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

            e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

        All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.