presentato il 03/08/2012 in Assemblea del Senato da Salvatore FLERES (PdL) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 03/08/12
Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:
«Art. 13-quater.
(Disciplina urbanistico-edilizia)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a ciuquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica fumata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.