Articolo aggiuntivo n. 13-TER.0.3 al ddl S.3426 in riferimento all'articolo 13-TER.
  • status: Precluso

testo emendamento del 03/08/12

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati"».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, dalle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.