presentato il 03/08/2012 in Assemblea del Senato da Salvatore FLERES (PdL) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 03/08/12
Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 13-quater.
(Disciplina urbanistico-edilizia)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, dalle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.