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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl C.5389 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/08/12

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
4-bis. Sono comunque fatti salvi le forniture e gli affidamenti in via di urgenza, entro il limite massimo di 40.000 euro, secondo le procedure in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.