Questione pregiudiziale n. QP1 al ddl S.3396
  • status: Respinto

testo emendamento del 31/07/12

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame interviene, con 25 articoli raggruppati in cinque TItoli. Il Titolo I reca disposizioni di carattere generale. Il Titolo II tratta della riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali. Il Titolo III prevede la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria. Il Titolo IV reca razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articolo 1), contiene disposizioni volte alla soppressione delle province, all'istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio (articoli 17 e 18). L'ultimo Titolo, infine, reca altre disposizioni di carattere finanziario;

            il Governo per l'ennesima volta ha giustificato, l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine di adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini, introducendo norme volte a razionalizzare la spesa pubblica;

            le generiche affermazioni del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

            è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

            la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

            l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria della razionalizzazione della spesa una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori, oltre che su materie che riguardano modifiche costituzionali, quali appunto la soppressione delle province;

            il provvedimento in esame, nell'ottica della razionalizzazione delle spesa, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto, in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 «immediata applicabilità» delle misure disposte con decreto-legge. A conferma di quanto detto a titolo esemplificativo l'articolo 17 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province sulla base di criteri da formularsi con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 18 istituisce dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province a partire dallo gennaio 2014;

            il provvedimento interviene, dunque, su una pluralità di materie. In particolare, la pur necessaria soppressione delle province, prevista dagli articoli 17 e 18 del decreto in argomento, risulta in evidente contrasto con l'articolo 133 della Costituzione, il quale, al comma primo stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione,

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3396 di conversione del decreto-legge.