Proposta di modifica n. 12.8 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 12.
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testo emendamento del 30/07/12

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Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della. promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della. internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia. s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificaziooi, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione. della. società medesima mediante il ricorso alla. procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1.200.000 euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».