Proposta di modifica n. 2.115 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/07/12

RESPINTO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

        «21. La Presidenza del Cnsiglio dei ministri, entro tranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immette in ruolo il personale non dirigenziale appartenente a comparti contrattuali diversi da quello dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, da almeno tre anni, per il quale sostiene totalmente o parzialmente gli oneri stipendiali, ad esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, agli Uffici di diretta collaborazione e alle strutture di missione. Il trasferimento è disposto nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica di provenienza. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili nella dotazione organiza della Presidenza del Consiglio dei ministri, permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al riassorbimento nel ruolo con le successive vacanze in organico. I posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche, per effetto delle procedure di trasferimento dalle amministrazioni di proveninza, sono soppressi. I trasferimenti comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica di cui all'articolo 2 e alla relativa tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2010».