presentato il 27/07/2012 in V Bilancio del Senato da Altero MATTEOLI (PdL)
status: Respinto
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testo emendamento del 27/07/12
RESPINTO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato'';
b) il punto 4) è sostituito dal seguente:
''4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;'';
c) al punto 5) le parole: ''trenta province'' sono sostituite dalle seguenti: ''venti province'';
d) dopo il punto 5), inserire i seguenti:
''5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce'';
e) alla lettera g) le parole: ''quattro rappresentanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''un rappresentante per ciascuna''.
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall 'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, »Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'';'';
b) La lettera e) del comma 1 è soppressa.
c) il comma 8 è soppresso.
d) Al comma 11 le parole: ''ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano'' sono sostituite dalla seguente: ''partecipa''.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante ''Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori'' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2, comma 1, la lettera d) è soppressa.
b) L'articolo 6 è soppresso.
4. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.
6. Ai componenti della Consulta estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute degli organi della Consulta stessa spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente di seconda fascia.
7. È abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeri aIe 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è deteminata con decreto ministeriale.
8. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013; di conseguenza lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n, 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro».