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Proposta di modifica n. 16.19 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 27/07/12

Al comma 3 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

        Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), al terzo periodo dopo le parole «15 ottobre 2012» sono inserite le seguenti: «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,».

        Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».