Proposta di modifica n. 8.13 al ddl S.3402 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 26/07/12

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

        "a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "l-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 novembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

        b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono altresì prorogati al 30 novembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale".

        Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

        "15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        15-sexies. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".