Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.3270 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/07/12

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di: a) tutelare gli interessi generali sui quali incide l'esercizio professionale; b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione; c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; d) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista; e) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività; f) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale».