Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.3270 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 25/07/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Antonio PARAVIA (PdL) e altri

testo emendamento del 25/07/12

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La prestazione del servizio intellettuale d'opera è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento pubblico degli utenti e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del prestatore del servizio».