Proposta di modifica n. 22.36 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/07/12

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In sede di definizione degli accordi di contrattazione collettiva di cui all'art. 3, comma 4 e comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti collettive interessate possono optare per la configurazione dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore quali Enti bilaterali, assicurando nel contempo: la gestione dei flussi finalizzati da parte dell'Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contribuiti e la corresponsabile delle prestazioni; il vincolo di convenzione con l'Inps con remunerazione dei servizi forniti; l'obbligo di bilancio in attivo».