presentato il 25/07/2012 in Assemblea del Senato da Mario BALDASSARRI (Misto) e altri e altri 30 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 25/07/12
«Art. 4-bis.
(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)
1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate. con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 10 gennaio 2012. i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta. utilizzabile in dieci anni. per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati In conto capitale e fino a concorrenza di tali somme. nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241. per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. l risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utillizati a riduzione del deficit.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1».