Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/12

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

«Art.3-bis

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione)

        1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.

        2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per Il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993.

        3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, al fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno"».