Articolo aggiuntivo n. 3.0.1 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/12

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico)

        1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata "fondo immobiliare Italia" S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

        2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Italia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

        3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare "Italia" è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

        4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.

        5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuati ve riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico».