Proposta di modifica n. 15.800 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 24/07/12

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire in via permanente, alle autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime, le autorità portuali possono, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo, utilizzare le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensare con riduzioni di spese correnti e con gli eventuali avanzi di amministrazione debitamente vincolati alle predette finalità.
  1-ter. Il collegio dei revisori dei conti nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere sulla base di quanto previsto dal comma 1-bis.
  1-quater. A favore delle autorità portuali interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis è previsto un contributo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, e, quanto a 8,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.