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Proposta di modifica n. 13.5 al ddl S.3396 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/07/12

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell''Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

            b) l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

            c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'Istituto opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

            e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

            f) il comma 7 è soppresso;

            g) al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;

            h) al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

            i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

            l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;

            m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

            n) al comma 24 le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

            o) al comma 28 è così sostituito:

        «Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

            p) il comma 29 è così sostituito:

        «Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

            q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

            r) il comma 32 è così sostituito:

        «Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

            s) il comma 33 è così sostituito:

        «Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

            t) il comma 34 è così sostituito:

        «Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei princìpi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

            u) il comma 39 è così sostituito:

        «La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art, 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209».

            f) il comma 40 è così sostituito:

        «A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.  335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli».

            w) il comma 41 è soppresso;

            z) il comma 43 è così sostituito:

        «Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».