Proposta di modifica n. 64.8 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 64.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/07/12

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
  «12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
  13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici».