presentato il 19/07/2012 in VI Finanze della Camera da Luigi LAZZARI (PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
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testo emendamento del 19/07/12
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici».