Proposta di modifica n. 16.21 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/07/12

  Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la parola: novanta e sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

nuova formulazione del 19/07/12

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta;
   b) sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati da una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite.