Proposta di modifica n. 10.22 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato (Id. em. 10.28)

nuova formulazione del 19/07/12

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.