Articolo aggiuntivo n. 11.01 ai ddl C.919 , C.1423 , C.1984 , C.2065 , C.2831 , C.2927 , C.3038 , C.3421 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 18/07/12

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge n. 9 del 17 febbraio 2012 relativo al superamento degli ospedali psichiatrici).

  1. Al comma 7 dell'articolo 3-ter della legge n. 9/2012 dopo le parole: a decorrere dall'anno 2013 inserire le seguenti: Tali somme sono erogate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Aziende sanitarie locali e i relativi DSM e Servizi Sociosanitari, in maniera proporzionale al numero degli internati presenti, allo scopo di finanziare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati a favore degli attuali internati negli OPG, in modo tale che i Dipartimenti di salute mentale di origine possano prendere in carico, attraverso le strutture e i servizi già oggi presenti e disponibili i soggetti dimessi dagli OPG, stabilendo così criteri, vincoli e tempistiche di concerto con le regioni.