Articolo premissivo n. 01.05 ai ddl C.919 , C.1423 , C.1984 , C.2065 , C.2831 , C.2927 , C.3038 , C.3421 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/07/12

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. Le regioni con propri piani attuativi programmano le politiche per la salute mentale al fine di realizzare un sistema integrato di servizi caratterizzato dalla integrazione socio-sanitaria nelle forme di: integrazione istituzionale per realizzare una forte cooperazione fra le responsabilità di tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio, integrazione comunitaria al fine di attivare le risorse della comunità locale attorno alle politiche di sanità pubblica, integrazione gestionale attraverso l'interazione dei soggetti presenti in ambito territoriale al fine di realizzare l'unicità gestionale dei fattori organizzativi, integrazione professionale per realizzare la presa incarico, progettazione e realizzazione del piano individualizzato di trattamento integrato tra le figure professionali sanitarie e sociali.