Sub Emendamento n. 0.67.018.62 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 16/07/12

  All'articolo 67-quinquies sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti commi:
  5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è ridenominato dal 1o gennaio 2013, Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.
  6. Sono fatti salvi i contratti in essere fino a naturale scadenza degli stessi e ai fini del generale contenimento della spesa pubblica il trattamento economico degli stessi incarichi e ridotto del 15% al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a del comma 1 di cui all'articolo 67-septies.

  Conseguentemente, all'articolo 67-septies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: commi da 3 a 8 con le seguenti: commi da 3 a 6.