Sub Emendamento n. 0.67.018.2 al ddl C.5312 in riferimento all'articolo 67.

testo emendamento del 16/07/12

  Sopprimere l'articolo 67-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 67-septies, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e per euro 932.00» fino alle parole: «commi da 3 ad 8» con le seguenti: «; ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 932.000 euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del ministero dell'Economia e delle Finanze».