Proposta di modifica n. 12.3 al ddl C.5284 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Approvato

testo emendamento del 12/07/12

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».