Proposta di modifica n. 19.11 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Id. em. 19.9

testo emendamento del 10/07/12

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. In deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, alle zone vulnerabili ubicate nelle Province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. Fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio.