Articolo aggiuntivo n. 12-bis.012 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 12-bis.

testo emendamento del 10/07/12

  Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 12-ter. – (Detassazione del reddito d'impresa reinvestito). – 1. Per le unità produttive localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa secondo le seguenti percentuali:
   a) fino al 50 per cento:
    1) del costo di costruzione di nuovi immobili in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati dagli eventi sismici, e che richiedono la loro demolizione. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;
    2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;
   b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati, o dei costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

  2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
  3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-ter, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».