presentato il 10/07/2012 in Assemblea della Camera da Agostino GHIGLIA (PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 10/07/12
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; gli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie all'uopo necessarie sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2;
5) l'esazione dei canoni relativi alla concessione del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, e all'articolo 20 del regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n. 41;
6) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
7) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
8) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
9) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
10) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione di cui al presente punto opera anche nei confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e relative Province, in relazione alle rate di mutui, prestiti obbligazionari e altre forme di indebitamento, senza necessità di ulteriori richieste nei confronti degli istituti di credito da parte degli enti in oggetto.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già realizzati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati danneggiati possono essere ubicati a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006), nonché in materia di certificazioni obbligatorie e volontarie riferite a processi produttivi e produzioni certificate nell'ambito delle produzioni a denominazione di origine, biologiche, da agricoltura integrata, ovvero l'assolvimento di obblighi tesi all'ottenimento di agevolazioni fiscali, che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori con aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico – ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere per l'anno in corso il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico abbiano subito danni alle strutture o alle attrezzature oggetto di finanziamento e non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, del Regolamento (CE) n. 320/2006 e del Regolamento (CE) n. 1234/2007, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
16. Ai fabbisogni di cassa derivanti dai mancati incassi conseguenti all'applicazione delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma, gli enti locali fanno fronte tramite:
a) il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, fino ai sei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata, con obbligo di estinzione entro il termine dell'esercizio finanziario 2012. Il bilancio dello Stato fornisce copertura agli oneri derivanti dalle soprarichiamate operazioni di finanziamento a breve termine;
b) l'incasso dei residui attivi, correnti e in conto capitale, a valere sul bilancio dello Stato, come certificato dal Ministero dell'interno, il cui pagamento è disposto obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012;
c) un'anticipazione dei trasferimenti erariali, concessa dal Ministero dell'interno, per compensare gli effetti finanziari derivanti dai differimenti dei termini per il versamento degli obblighi tributari, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 2011, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle quote di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio.
17. Per compensare le minori entrate di competenza iscritte sui bilanci di previsione, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono assegnati, per gli anni 2012 e 2013, contributi pari ai minori accertamenti tributari, rispetto al 2011, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
18. Per il biennio 2012-2013, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante copertura sul bilancio dello Stato.
20. Al fine di consentire una rapida ripresa degli investimenti degli enti locali colpiti dal sisma non sono conteggiati gli oneri derivanti da nuove forme di indebitamento per interventi pubblici esclusivamente finalizzati alla ricostruzione, in deroga ai limiti posti dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
21. Per tutti i soggetti che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici, accertati secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2013; i pagamenti oggetto di sospensione potranno essere rateizzati nel biennio successivo su richiesta motivata del soggetto interessato all'Ente di riferimento.