Proposta di modifica n. 3.72 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 10/07/12

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. In analogia a quanto disposto da precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati criteri, modalità e misure per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico devono essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopracitato, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.