Proposta di modifica n. 3.59 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 10/07/12

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.