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Proposta di modifica n. 2.15 ai ddl C.81 , C.317 , C.376 , C.411 , C.526 , C.563 , C.585 , C.677 , C.694 , C.701 , C.915 , C.1207 , C.1249 , C.1341 , C.1364 , C.1517 , C.1690 , C.1693 , C.1923 , C.2029 , C.2148 , C.2432 , C.2494 , C.2772 , C.2891 , C.2878 , C.3000 , C.3001 , C.3002 , C.3031 , C.3423 , C.3577 , C.3591 , C.3600 , C.3676 , C.3803 , C.3960 , C.3992 , C.4213 , C.4232 , C.4355 , C.4353 , C.4397 , C.4440 , C.4657 , C.4662 , C.4693 , C.4845 , C.4883 , C.4960 , C.5166 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/07/12

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   «3-bis) l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, da denominare omicidio stradale, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione».