presentato il 03/07/2012 in VIII Ambiente della Camera da Isabella BERTOLINI (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 11.36
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testo emendamento del 03/07/12
All'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Altre agevolazioni finanziarie).
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate.
4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.