Articolo aggiuntivo n. 10.03 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 9 le parole: «nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nella definizione di MID CAP in ambito BEI, Banca Europea degli Investimenti»
   2) dopo il comma 57 aggiungere il seguente:
  57-bis. I crediti vantati dai confidi sorti nei confronti dei propri associati e relativi alle garanzie prestate su finanziamenti a questi ultimi erogati godono della prelazione di cui all'articolo 2751-bis, punto 5, Codice Civile.