Proposta di modifica n. 10.5 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 03/07/12

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.