Proposta di modifica n. 8.270 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.