presentato il 03/07/2012 in VIII Ambiente della Camera da Isabella BERTOLINI (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 8.45
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testo emendamento del 03/07/12
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
16. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo sperimentale di riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata, Stato-regioni-città e autonomie locali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.