presentato il 03/07/2012 in VIII Ambiente della Camera Relatore.
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testo emendamento del 03/07/12
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 29 maggio 2012 avevano la residenza, o la sede operativa ovvero erano titolari di beni immobili nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
1-ter. Per i comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al comma 1-bis, è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, sotto la propria responsabilità, l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'Autorità comunale che trasmette copia dell'atto presentato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.