Proposta di modifica n. 8.268 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica, si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

  Al comma 4, è aggiunto, al medesimo articolo, in fine, il seguente periodo: Sono altresì prorogati al 30 settembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale.