Proposta di modifica n. 8.212 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fino al 30 settembre 2012, i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a formale richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano ritenute alla fonte. Tale sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate».