Proposta di modifica n. 8.214 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/07/12

  Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   «Analoghe sospensioni si applicano ai finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici a qualsiasi titolo alle imprese nell'ambito di provvedimenti di agevolazione. Tale sospensione non deve comportare un aggravio di oneri a carico dello Stato.».