Articolo aggiuntivo n. 7.07
al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 7.
presentato il 03/07/2012 in VIII Ambiente della Camera da Isabella BERTOLINI (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 03/07/12
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del decreto-legislativo 2000 n. 267, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento per l'anno 2012, 12 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento per l'anno 2014.