Articolo aggiuntivo n. 7.07 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Gli enti locali interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del decreto-legislativo 2000 n. 267, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento per l'anno 2012, 12 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento per l'anno 2014.