Articolo aggiuntivo n. 7.03 al ddl C.5263 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/07/12

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese).

  «1-bis. La pubblica amministrazione, incluse le regioni e le Aziende sanitarie, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine perentorio di 60 giorni».