presentato il 20/06/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Guido CROSETTO (PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
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testo emendamento del 20/06/12
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Soppressione della società ARCUS e attribuzione delle relative competente e risorse al Ministero per i beni culturali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le funzioni attribuite alla Arcus S.p.A. di Roma, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nell'ambito della propria organizzazione interna. A decorrere dalla medesima data il contributo annuale dello Stato alla Arcus S.p.A. è erogato al Ministero per i beni e le attività culturali, che ne dispone secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291.
2. Dal 1o gennaio 2013, i dipendenti della società Società Arcus S.p.A in servizio alla data del 31 maggio 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le esigenze di mobilità e funzionalità.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali subentra integralmente nelle attività e nelle passività della Arcus spa. A copertura di eventuali maggiori oneri il capitale sociale della Arcus spa è attribuito, in un'unica soluzione al Ministero medesimo.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono emanate le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente articolo.