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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.5273 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/06/12

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei costi e concentrazione dell'attività di riscossione).

  1. Al fine di ridurre gli oneri di riscossione e ridurre gli aggi a carico dei contribuenti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite ad Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che le esercita mediante l'istituzione di una propria direzione generale interna e mediante le articolazioni previste dall'articolo 13 del suo Statuto. Dalla medesima data sono sciolte Equitalia spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente. Il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato.
  2. Sono soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le funzioni affidate ad Equitalia spa ed alle sue articolazioni sono affidate alla direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei diritti e negli oneri.
  3. Dal 1o gennaio 2013, i dipendenti della società Equitalia spa e delle società ad essa collegate ai sensi del comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti alla Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.
  4. Le strutture amministrative e di servizio di Equitalia spa e delle società collegate sono sciolte e i relativi dipendenti sono utilizzati prioritariamente nell'attività di riscossione secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. In considerazione della necessità di utilizzare il personale di cui al comma 4, sono soppresse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le procedure concorsuali non ancora definite o per le quali i vincitori non abbiano ancora maturato il diritto all'assunzione. È soppresso il comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
  6. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale di qualsiasi qualifica, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, al personale in soprannumero, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, e successivamente dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
  7. Gli interessi, le more, gli aggi, e le sanzioni per ritardato pagamento, connessi alle cartelle esattoriali, non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. La disposizione si applica ai ruoli e alle cartelle esattoriali e a tutti i procedimenti di individuazione, di accertamento, di rateizzazione e di rientro dal debito fiscale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.